Al 31 luglio 2018 è scaduto, e non è stato rinnovato, l’accordo fra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e associazioni di consumatori che consentiva ai mutuatari, in possesso di determinati requisiti, di poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Al momento, è possibile accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa gestito da Consap: il Fondo, che è stato recentemente rifinanziato, consente ai mutuatari di richiedere, alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la sospensione del pagamento dell’intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi al mutuatario nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
– perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– morte (in tal caso il beneficio della sospensione vale per il cointestatario del mutuo o per l’erede subentrato nell’intestazione del mutuo);
– handicap grave o condizione di non autosufficienza.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30 mila euro e l’importo di mutuo non superiore a 250 mila euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
La domanda va presentata seguendo le istruzioni riportate qui.
Attesa, sulla base dei requisiti esposti nel quesito, l’impossibilità di ottenere il beneficio della sospensione, si raccomanda, tuttavia, di non sottovalutare le conseguenze derivanti dai continui ritardi nel pagamento delle rate. Alla settima rata (anche non consecutiva) saldata in ritardo, il creditore potrebbe recedere dal contratto e chiedere la restituzione dell’importo del debito residuo in un’unica soluzione.
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