Giuseppe Pennuto

L’articolo 126 bis del codice della strada dispone che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, deve fornire all’organo di polizia che ha accertato l’infrazione al Codice della strada, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000.

Quindi, chi vuole evitare di rimanere senza punti può evitare di fornire i dati del conducente ma riceverà l’ulteriore contravvenzione.


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