Genny Manfredi

Molto probabilmente, grazie alle prossime modifiche, ci saranno diversi cambiamenti per quanto riguardale regole sull’assegno divorzile che i coniugi possono richiedere tramite il tribunale dopo la fine del matrimonio o dell’unione civile.

Le novità sono contenute nella proposta di legge all’esame della commissione Giustizia di Montecitorio, che modifica la legge del 1970.

I nuovi elementi di valutazione sono i seguenti: durata del matrimonio, età e stato di salute di chi richiede il mantenimento, contributo dato da entrambi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”, patrimonio e reddito netto di entrambi, “la ridotta capacità redditurale dovuta a ragioni oggettive, la cura dei figli under 18, disabili o economicamente non indipendenti.

Rispetto alla legge attualmente in vigore, una delle novità riguarda l’accantonamento dell’ampio concetto di “condizioni dei coniugi”, in cui finora la giurisprudenza ha ricompreso le condizioni sociali e di salute, l’età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive.

Questo concetto viene sostituito da quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”.

Tra le novità rispetto alla legge del 1970: la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi. Sono, poi, stati aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi già valutati dalla giurisprudenza.

Un’altra novità all’attuale disciplina riguarda l’introduzione di un assegno a tempo, ovvero un mantenimento che duri per un periodo stabilito dal giudice nel caso in cui la scarsa situazione monetaria del coniuge richiedente sia dovuta a “ragioni contingenti o superabili”.

Oltre all’assegno a tempo ci sono anche altri casi in cui l’erogazione può essere interrotta: nel caso in cui la persona che lo riceve si sposi nuovamente (anche con unione civile) o nel caso di convivenza.


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