L’azione di rivalsa in merito ad un debito con una banca (fideiussione solidale di tre soci al 100%) si può avviare solo dopo che la banca ha selezionato un creditore prescelto?
Con quale criterio viene selezionato il creditore prescelto? Considerando che due soci sono coniugi (possessori di due case un intestata ad entrambi e una alla moglie, e il marito ha da poco iniziato a lavorare con relativa busta paga) il terzo socio (io) ho solo una busta paga.
A prescindere da tutto dopo che uno dei tre creditori salda l’intero debito entro quale termine può avviare l’azione di rivalsa?
Naturalmente, l’azione di rivalsa, ex articolo 1299 del codice civile, verso i fideiussori inadempienti, prevede il pagamento del debito da parte di uno dei tre obbligati oppure un pignoramento azionato (come ad esempio quello sulla busta paga). La scelta del fideiussore da escutere, se fatta con cognizione di causa, dovrebbe individuare il debitore solidale patrimonialmente più esposto ad azioni esecutive: lei dispone della sola busta paga, ma evidentemente la banca ha deciso che, attesa la cifra in gioco, è più efficace e rapido il pignoramento di uno stipendio che un’espropriazione immobiliare. La banca avrà preferito che fosse il fideiussore escusso a sostenere le spese di espropriazione immobiliare nell’intento di ottenere la rivalsa, a cui ha diritto, nei confronti degli altri due fideiussori inadempienti.
Appena il debitore solidale rimborsa il creditore o si ritrova sottoposto a pignoramento della busta paga disposto dal giudice, per il prestito garantito da fideiussione, potrà avviare azione di rivalsa ex articolo 1299 del codice civile.
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