Andrea Ricciardi

Sembra siano stati fatti concreti passi avanti per quanto riguarda il Fondo Indennizzo Risparmiatori per le banche poste in liquidazione coatta amministrativa dal Novembre 2018 fino al 1 Gennaio 2018 (Cassa di Risparmio di Ferrara Banca delle Marche Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza).

Non tutti i dettagli sono ancora stati definiti ed i rimborsi si vedranno, nel migliore dei casi per la fine dell’anno ma con tutta probabilità l’anno prossimo.

E’ possibile, però, già adesso, informare sui dettagli delle norme varate con il “Decreto Crescita”.

Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per i tre anni: 2019, 2020 e 2021.

Possono fare domanda per accedere agli indennizzi le persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Possono accedere direttamente all’indennizzo coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, (elevabile a 200.000 euro qualora vi sia l’approvazione della Commissione europea);
  • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

Coloro che non hanno questi requisiti possono comunque accedere ad una forma d’indennizzo ma solo attraverso una commissione di valutazione.

Il limite massimo del rimborso è pari a 100 mila euro sia per azionisti che per obbligazionisti.
Dall’importo saranno comunque detratti eventuali altre forme di indennizzo, ristoro, risarcimento o rimborso a qualunque titolo percepito.

Per gli azionisti è previsto un indennizzo del 30%.

Per gli obbligazionisti subordinati è previsto un indennizzo del 95%.

Queste percentuali, in linea molto teorica, potrebbero essere incrementante qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

Coloro che non hanno i requisiti per accedere all’indennizzo diretto, potranno comunque accedere ad un indennizzo semi-automatico attraverso una commissione di valutazione i cui criteri devono ancora essere stabiliti da un decreto attuativo che istituirà la commissione.

La commissione dovrà occuparsi di verificare che l’investitore abbia subito delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale.

I risparmiatori devono inviare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data che verrà indicata nel decreto attuativo.

Ricordiamo, però, che il decreto crescita, pur essendo immediatamente in vigore, dovrà essere convertito dal Parlamento anche se ci sono tutte le condizioni affinché la sostanza resti invariata.

Si resta comunque in attesa di un ulteriore decreto attuativo che dovrà stabilire i dettagli riguardanti la formazione della commissione di valutazione e le specifiche modalità di presentazione della domanda.


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