Ludmilla Karadzic

Se le cambiali protestate sono state pagate entro dodici mesi dalla data in cui è stato effettuato il protesto, si può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti (RIP), presentando domanda alla Camera di Commercio ed allegando all’istanza le cambiali in originale nonché la quietanza liberatoria (se non è riportata sull’effetto) del creditore soddisfatto oltre alla copia del documento di identità di quest’ultimo.

Altrimenti, se le cambiali sono state pagate dopo un anno dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal RIP occorre procedere chiedendo la riabilitazione al tribunale.

Infatti, l’articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali).

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.


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