Annapaola Ferri

Il problema è che lei non compare più come dipendente del soggetto rispetto al quale vanta crediti relativi all’ultimo stipendio ed al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In altre parole il suo ex datore di lavoro è soltanto un debitore ordinario del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

In particolare, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, l’ex datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode: cioè deve accantonare l’importo del credito precettato aumentato della metà e non potrà disporne (consegnarlo all’ex dipendente) prima del decreto di assegnazione del giudice.

Inoltre (articolo 547 del codice di procedura civile), con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente l’ex datore d lavoro deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

E’ questo il nodo cruciale della questione: se l’ex datore di lavoro specifica che i suoi debiti verso il debitore sottoposto ad azione esecutiva (lei) sono originati dal rapporto di lavoro, è possibile che il giudice assegni al creditore procedente solo un quinto dell’ultimo stipendio ed un quinto del TFR.

Se, come spesso capita, l’ex datore di lavoro se ne frega di specificare la natura del credito (indicando nella dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile solo l’importo di quanto deve al debitore esecutato), allora il giudice assegnerà al creditore procedente l’intera somma, fino a capienza, dell’importo per cui ha agito con pignoramento verso terzi.

E’ questo il motivo per cui, allo scopo di evitare l’evenienza appena paventata, lei farà bene ad affidarsi ad un avvocato prima dell’udienza fissata dal giudice presso il tribunale.


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