Piero Ciottoli

La banca ha messo una ipoteca spalmata su più immobili, alcuni di questi sono in comproprietà con il debitore, avendo io pagato il debito vorrei surrogarmi per impedire ad altri creditori di intraprendere azioni esecutive su detti immobili.

Premessa: l’ipoteca su un bene in comproprietà si iscrive precisando a quale quota di proprietà essa si riferisca (cioè, si specifica chi è il debitore tenuto ad adempiere al rimborso del credito che dall’ipoteca deve essere garantito). A meno che non si tratti di beni in comunione fra il fideiussore e quello che fu il debitore principale della banca (cosa diversa dalla comproprietà per quote reali), nel qual caso l’ipoteca costituita sulla quota (astratta) di uno dei partecipanti alla comunione produce comunque effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni (quota reale) che al comunista (ovvero il partecipante alla comunione) verranno assegnati nella divisione (articolo 2825 del codice civile).

Ora, le ipoteche iscritte dalla banca sui beni in comproprietà fra fideiussore e debitore principale a carico della quota (reale) del fideiussore o sui beni di proprietà esclusiva del fideiussore vanno formalmente estinte (se permangono scadute, comunque, non hanno alcuna utilità o valenza di privilegio in eventuali azioni esecutive promosse da altri creditori nei confronti del debitore comune, ma si riflettono solo nella limitata commerciabilità del bene che le iscrizioni ipotecarie comporterebbero).

Il soggetto che ha estinto il credito per il quale prestò fideiussione può (ex articolo 1203 del codice civile) surrogare la banca riguardo alle ipoteche che la banca iscrisse sui beni in comproprietà fra fideiussore e debitore principale a carico delle quote (reali) di comproprietà del debitore principale o sui beni di proprietà esclusiva del debitore principale.

Pertanto non si pone il problema ipotizzato di finire con il surrogare l’ipoteca su un bene di cui è proprietario il creditore (surrogante) stesso.


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