Rosaria Proietti

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (articolo 1949 del codice civile).

In pratica, la surrogazione avviene ex lege, in applicazione di quanto prevede l’articolo 1203, comma 3, del codice civile, secondo il quale la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (nella fattispecie, in conseguenza della fideiussione prestata), aveva interesse di soddisfarlo.

Può cancellare l’ipoteca che grava sull’immobile di sua proprietà e se vuole, può iscriverla su un immobile eventualmente detenuto dal debitore per cui ha prestato fideiussione oppure può avviare altre azioni esecutive nei confronti di questi (pignoramento pensione o stipendio, pignoramento del conto corrente, eccetera).


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