Annapaola Ferri

L’articolo 514 del codice di procedura civile, al comma 6-bis, specifica che non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.

Pertanto, l’acquisizione del chiamato di un bene assolutamente non pignorabile, quindi non utilizzabile dal creditore per soddisfare le proprie pretese, non può essere considerata come accettazione tacita dell’eredità.

Senza contare il fatto che l’articolo 727 del codice penale punisce chiunque abbandona animali domestici (l’abbandono si configura quando l’animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso) con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Non costituendo una esimente la circostanza che l’animale fosse registrato all’anagrafe canina a nome di un soggetto defunto.

Per quanto riguarda gli oneri condominiali dovuti dalla comodataria, com’è noto, in caso di omesso pagamento delle spese condominiali da parte del soggetto che abita l’appartamento a seguito della stipula di un contratto di comodato, l’amministratore di condominio potrà rivolgersi solo ed esclusivamente nei confronti del proprietario comodante, che è il soggetto tenuto a tale adempimento, e non nei confronti del comodatario (o dei suoi eredi).

Pertanto, è evidente che il pagamento del debito condominiale – a cui il proprietario dell’immobile, seppur chiamato all’eredità, deve provvedere in prima persona essendone obbligato – non configura accettazione tacita dell’eredità, senza nemmeno dover citare la sentenza 14666/2012 della Corte di cassazione secondo la quale non comporta accettazione tacita dell’eredità anche il pagamento, con denaro proprio del chiamato all’eredità, di un debito strettamente riconducibile al de cuius.


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