Stefano Iambrenghi

Dovendo recedere da un contratto di compravendita immobiliare, so che per legge devo restituire all’acquirente il doppio della caparra, ma quanto spetta all’agenzia?

L’articolo 1755 del codice civile stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

La misura della provvigione è determinata sul volume dell’affare concluso: tuttavia, le parti possono accordarsi (e certamente nel contratto sottoscritto ci saranno clausole conferenti) nel senso che la provvigione sarà dovuta anche se non si è giunti alla stipula, quindi per la sola attività prodromica.

Ora, la provvigione dovuta all’agenzia immobiliare dalla parte non inadempiente è, come abbiamo scritto nel precedente intervento, inclusa nel doppio della caparra che la parte inadempiente deve all’altra. La provvigione dovuta all’agenzia immobiliare dalla parte inadempiente è regolata dalle clausole contrattuali standard,o dal giudice, in caso di contenzioso.


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