Andrea Ricciardi

Molti possessori di buoni fruttiferi postali, negli ultimi tempi, al momento della riscossione si sono visti elargire un importo molto inferiore a quello previsto: nel dettaglio, è accaduto che ai titolari dei buoni, Poste Italiane ha riconosciuto un rendimento molto più basso rispetto a ciò che era indicato sul retro dei titoli.

Molti risparmiatori quindi si stanno chiedendo quali siano i motivi per cui ciò che è scritto sul retro dei titoli non è più valido?

A questa domanda si può rispondere solo facendo riferimento alle norme che disciplinano la materia del risparmio postale.

Nell’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (Codice Postale) e come scritto nell’art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, si evince che è consentito la variazione unilaterale dei tassi di interesse da parte di Poste Italiane su disposizione del Ministero competente.

Ed è questo che è accaduto col trascorrere degli anni: l’emissione di decreti ministeriali, come, il D.M. del 13/06/1986, ha previsto diverse modifiche sconvenienti ai risparmiatori per i buoni fruttiferi postali emessi fino al 30 giugno 1986.

La Suprema Corte di Cassazione con le sentenza del n. 13979/2007 e con l’intervento delle SS.UU n. 3963/2019 legittimano la variazione del tasso di interesse originariamente previsto per effetto di decreti ministeriali sopravvenuti.

Ma nel caso in cui non vi sia nessun nuovo decreto ministeriale che riguarda il tasso, quindi nessuna modifica può essere introdotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, bisogna quindi far riferimento per il rimborso alla dicitura sul retro dei buoni stessi.

Ai risparmiatori consigliamo di verificare la data di emissione dei buoni fruttiferi postali, perché non sempre Poste Italiane S.p.A. potrebbe applicare tassi d’interessi diversi da quelli trascritti sui buoni stessi.


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