Piero Ciottoli

Qualora una delle parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo, l’ordinamento riconosce alla parte non inadempiente specifici strumenti per la tutela dei propri diritti: innanzitutto la parte non inadempiente può rivolgersi al giudice ed ottenere una sentenza sostitutiva del rogito definitivo (esecuzione in forma specifica).

In alternativa all’esecuzione in forma specifica la parte non inadempiente potrà richiedere, sempre al giudice, la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno subìto: e nel danno subito rientra sicuramente la parcella notarile per la predisposizione del rogito (comprese le visure ipocatastali) e per la richiesta eventuale di mutuo ipotecario da parte dell’acquirente.

Tuttavia, se nel contratto preliminare è prevista una caparra confirmatoria, la parte non inadempiente potrà anche richiedere il recesso dal contratto e avvalersi della caparra, trattenendola o esigendone il doppio.

Qualora la parte non inadempiente si avvalesse della caparra confirmatoria, non potrà agire per ottenere il risarcimento dei maggiori danni: i due rimedi (per orientamento giurisprudenziale consolidato) non sono cumulabili.

Nella fattispecie, se il promissario acquirente, non inadempiente, richiede il doppio della caparra confirmatoria alla promittente venditrice, le spese notarili restano a carico del promissario acquirente.


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