Simonetta Folliero

Il superamento del termine di presentazione ha effetto in ordine alla facoltà di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all’ufficio postale, con effetto vincolante, l’ordine di non pagare l’assegno (articolo 35 legge assegno). La norma ha la funzione di consentire a chi emette l’assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la libertà di disporre dell’importo indicato nel modulo. Tanto è vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l’ufficio postale) paga comunque l’assegno presentato all’incasso, il traente può eccepire la responsabilità del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/2013).

Il termine di presentazione per un assegno è:

  • 8 giorni, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l’assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l’assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l’assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente.

Se presentato fuori termine, l’assegno – in caso di revoca di pagamento o mancanza di fondi – non può essere protestato , né può comportare l’iscrizione del traente (chi ha emesso l’assegno) nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e la conseguente revoca di sistema del traente (cioè, impossibilità per il traente di emettere ulteriori assegni per almeno sei mesi nonché l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto su segnalazione della banca trattaria).

L’assegno non pagato per revoca di pagamento impartita alla banca o mancanza di copertura e portato all’incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione costituisce sempre un titolo esecutivo. Il creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall’ufficio postale, notificare a colui che lo ha emesso un atto di precetto e procedere a pignoramento dei beni di cui il debitore dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti). E’ sufficiente, allo scopo, la dichiarazione, apposta sul modulo, attestante che l’assegno non è stato pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista).

La banca può chiudere unilateralmente il rapporto di conto corrente sulla base di proprie ed insindacabili valutazioni, quindi anche dopo che il cliente gli abbia impartito la revoca di pagamento di un assegno emesso e scaduto nei termini di presentazione.

La banca non può sciogliere unilateralmente un contratto di prestito: ci mancherebbe. La risoluzione unilaterale del contratto di mutuo è esercitabile dalla banca solo in seguito al ritardato pagamento di almeno 7 rate, anche non consecutive, da parte del cliente mutuatario.

Concludendo: quando il cliente impartisce alla banca (per iscritto) l’ordine di non pagare un assegno da lui emesso e scaduto (nell’accezione sopra precisata), la banca deve adeguarsi all’ordine ricevuto, non può segnalare in CAI e al Prefetto il nominativo di chi ha emesso l’assegno, non può risolvere il contratto di un mutuo già concesso. Il beneficiario (l’agenzia immobiliare) non può protestare l’assegno (che comporterebbe l’iscrizione del soggetto che ha emesso l’assegno in RIP – Registro Informatico dei Protesti).

Quando il cliente impartisce alla banca (per iscritto) l’ordine di non pagare un assegno da lui emesso e scaduto (nell’accezione sopra precisata), la banca può (se lo ritiene) chiudere il rapporto di conto corrente con il cliente mentre il beneficiario può, tramite ufficiale giudiziario, procedere alla notifica di un precetto al traente che ha revocato il pagamento dell’assegno seppure dopo la scadenza dei termini di presentazione, ed avviare azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) a carico di chi ha emesso l’assegno e poi non lo ha onorato.

Il quadro dei pro e dei contro, al netto delle affermazioni terroristiche del bancario male informato, in merito alla questione della revoca del pagamento di un assegno scaduto, dovrebbe, adesso, esserle più chiaro: a lei le valutazioni (consapevoli) sul come procedere.


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