Ornella De Bellis

In assenza di informazioni più precise che spieghino se la ritenuta obbligatoria è stata effettuata per disposizioni di legge (adempimento verso creditori alimentari) o per azione esecutiva promossa da creditore ordinario ed esattoriale (pignoramento dello stipendio), possiamo affermare che, in generale, lo stipendio decurtato residuo percepito dal dipendente (al lordo della rata per prestito delega) non può risultare inferiore alla metà delle spettanze al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo delle trattenute operate, delle cessioni volontarie e della rata per prestito delega.


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