Ornella De Bellis

Come lei ha correttamente segnalato, la Corte di cassazione, con sentenza numero 18012/2005, ha stabilito che l’Agente della riscossione non può procedere in via esecutiva nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una snc, ove questi non abbia ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

Ma, attenzione, tale pronuncia va intesa, non nel senso che la notifica alla società è invalida e produce l’annullamento della pretesa per vizio, ma, piuttosto nel senso che il credito tributario va contestato anche al socio coobbligato, il quale non sarà pregiudicato dalla definitività degli atti impositivi in capo alla società, con la possibilità, quindi, di contestare, in sede di impugnazione della pretesa, l’esistenza o l’entità del debito principale, anche se ormai cristallizzato nei confronti del titolare passivo (la società).

Per il resto, continua a valere, naturalmente, il disposto dell’articolo 2291 del codice civile, secondo il quale nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Non trattandosi, nella fattispecie, di un debito tributario, a seguito della notifica dell’ingiunzione alla società (seppure estinta) l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà individuare ed escutere il socio in nome collettivo nei confronti del quale ritiene più efficacemente potersi esplicare l’azione esecutiva. Anche se, un ricorso al giudice delle esecuzioni potrebbe riaffermare, pure in questo caso, il diritto del socio escusso a poter contestare l’esistenza e l’entità dell’importo ingiunto alla società estinta (soggetto giuridico al quale è stata preclusa la possibilità di opposizione).


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