Ornella De Bellis

Se il debito per le tasse automobilistiche non versate relativamente al biennio 2010-2011 è stato iscritto a ruolo nel 2015, con una intimazione di pagamento notificata nel 2016, sembra essere intervenuta prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di pretendere la riscossione del tributo.

Infatti, la tassa automobilistica (bollo auto) ha prescrizione triennale e il termine decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Quindi, ad esempio, i termini per richiedere il bollo auto per il 2010, decorrono dal 1 gennaio 2011, e scadono al 31 dicembre 2014. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si estingue e non potrà più esserne effettuata la riscossione coattiva (articolo 5, commi 39 e 40, decreto legge 953/1982); nè, nella fattispecie, la notifica di una intimazione cumulativa nel 2016 può essere invocata dalla Pubblica Amministrazione come interruttiva dei termini di prescrizione.

Tuttavia, l’intervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere eccepita dal debitore ingiunto nel 2016, entro 60 giorni dalla data di notifica, con un ricorso amministrativo in autotutela o un ricorso giudiziale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Potrebbe, oggi, ancora esperire opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 615 del codice di procedura civile) solo qualora non avesse ricevuto, per vizi di notifica, sia l’intimazione del 2016 sia la cartella esattoriale del 2017: ma deve verificare prima che gli atti di cui ci si sta occupando non siano stati correttamente notificati per compiuta giacenza (a sua insaputa, in occasione di una eventuale sua assenza dal luogo di residenza) con un accesso agli atti finalizzato ad ottenere copia delle relate di notifica delle comunicazioni (intimazione e cartella) a lei destinate.


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