Marzia Ciunfrini

L’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne e non convivente cessa solo con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita (Corte di cassazione, ordinanza 25528/2016).

Il venir meno del diritto al mantenimento si verifica solo qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.

In pratica, il genitore obbligato interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipennde da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Egli è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.

L’avanzare dell’età non può, tuttavia, essere ininfluente: con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole per il figlio maggiorenne.

Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale dell’avente diritto, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.

Concludendo, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto.

Sono quelli appena elencati gli orientamenti espressi dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12952/16.

Come vede, i confini della questione non sono netti: il padre onerato deve, pur continuando ad adempiere all’obbligazione, affidarsi al giudice per chiedere ed ottenere la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, non più residente con la madre a suo tempo affidataria, e gravida.

Confidando nella circostanza che la formazione di una propria famiglia di fatto e la gravidanza della figlia beneficiata dall’obbligo di mantenimento vengano considerati, come effettivamente sono, elementi oggettivi di una esplicita e definitiva rinuncia a conseguire il raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale.


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