Mi risulta che l’indennizzo per chiusura attività commerciale sia stato riattivato con la legge di bilancio 2019.
In effetti, secondo il comma 283, articolo 1 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), a decorrere dal primo gennaio 2019 (e per il triennio 2019-2021) l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 207/1996, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
Per fruire del beneficio bisogna (al momento della presentazione della domanda) avere, piu’ di 62 anni di eta’, se uomini, ovvero piu’ di 57 anni di eta’, se donne ; occorre essere stati iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti tre condizioni: 1) ci sa stata cessazione definitiva dell’attività commerciale; 2) sia stato riconsegnata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e l’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; 3) sia stata effettuata la cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tuttavia il modulo di domanda INPS fa ancora riferimento alla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Bisognerà attendere che il portale venga aggiornato e che i fondi concessi siano effettivamente stanziati all’INPS.
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