Annapaola Ferri

Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica (articolo 5, commi 1 e 3 DPR 223/1989).

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Se la madre è vedova e convivente con la figlia, oppure se la madre non è vedova e il coniuge (il padre) non convive con la figlia, la madre non fa parte del nucleo familiare della figlia.

Altrimenti, in presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell’ISEE, vengono applicate detrazioni e franchigie al fine di venire incontro a situazioni di maggiore bisogno. In tali situazioni, deve sempre essere compilato, in aggiunta al Modulo FC.1, il Modulo FC.2 contenente il solo Quadro FC7 (che darà diritto ad una detrazione forfetaria correlata al grado di disabilità).


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