Genny Manfredi

L’assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori, stabilito dall’articolo 65 della legge 448/1998, è concesso dal Comune di residenza del nucleo familiare, ed è corrisposto a domanda. L’assegno è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni.

L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori viene erogato per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità, e per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia della richiedente.

Il beneficio, per l’anno 2019, è concesso alla famiglia anagrafica (stato di famiglia) del richiedente con tre figli minori e nucleo familiare avente un reddito ISEE inferiore a a 8.745,26 euro. Come accennato, l’assegno spetta al richiedente nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Trattandosi di una prestazione agevolata riservata ai minorenni bisogna presentare DSU/ISEE minorenni (articolo 7 DPCM 153/2019). Per il 2019, se spettante in misura intera, l’assegno complessivo annuo è pari a euro 1.877,46.

L’articolo 7 del DPCM 159/2013 (che si occupa di ISEE minorenni) stabilisce al comma 1 lettera (e) che ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per certificare l’assenza di vincoli affettivi ed economici fra il genitore non convivente ed i minori, sarà sufficiente presentare istanza ai servizi sociali del Comune di residenza, sottoscrivendo un atto notorio in cui si dichiara che il genitore, non convivente con i bambini, nega di fornire i dati necessari per la compilazione della DSU/ISEE minorenni, e che fra i minori ed il genitore non convivente non sussistono vincoli affettivi ed economici, chiedere che la situazione esistente venga accertata ed attendere l’esito degli accertamenti che devono essere obbligatoriamente effettuati a norma di legge.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti economici, fra padre naturale non convivente e figli minorenni, e, a questo punto ISEE ordinario e ISEE minorenni risulteranno coincidenti.


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