Ludmilla Karadzic

Il testo della legge 145/2018, scaricato dal sito ufficiale (https) della gazzetta, nella sua forma con firma digitale, verificata con arubasign64 (conservo il report della verifica), al comma 193, per la parte che a nostro avviso differisce con le faq dell’agenzia delle entrate riscossione, così recita: “La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.”

Com’è del tutto evidente le 16 rate successive alla prima, secondo la legge vanno pagate due all’anno, mentre secondo la riscossione vanno pagate quattro all’anno.

Per facilitare il confronto riproponiamo l’intero comma 193, e in neretto la parte a cui ci siamo riferiti, concorde rispetto a quanto riportato nelle FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione:

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e’ ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute e’ ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Questo il link permanente della legge su Normattiva (GU n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62 ).


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