Lilla De Angelis

E’ suo precipuo diritto chiedere, con accesso agli atti, copia della documentazione inerente tutte le comunicazioni notificate dal Concessionario della riscossione al debitore.

Il codice civile classifica come atti interruttivi della prescrizione quelli con il quale il creditore esercita il diritto alla riscossione del credito vantato. Non possono essere considerati atti interruttivi della prescrizione quelli rispetto ai quali il creditore è semplicemente soggetto passivo in una fase istruttoria avviata dalla controparte.

In più, il formale accesso agli atti (richiesta protocollata ed elenco degli atti portati dalla PA in ostensione) impedisce che il creditore pubblico, chiamato dal debitore a rispondere in un contenzioso giudiziale, possa esibire, in giudizio, documenti che aveva omesso di fornire all’istante.


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