Paolo Rastelli

Dal comma 193 legge 145/2018 La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e’ ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Dalle FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;.

Non rileviamo alcuna contraddizione. Inutile aggiungere che sono stati esaminati il testo della legge e le FAQ ufficiali e non informazioni acquisite navigando a caso nel WEB.


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