Tullio Solinas

Inoltre, c’è da considerare l’altra importante, fondamentale, modifica in sede di conversione in legge del decreto 4/2019: l’articolo 2, comma 1 punto (4) del decreto legga 4/2019 prevede che il nucleo familiare del richiedente debba detenere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e’ incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;.

Il comma 4 del decreto legge 4/2019 stabiliva che il parametro della scala di equivalenza, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e’ incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Da cui si deduceva che:

  • Per il nucleo familiare non residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) veniva integrato a:
    • 6 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 6.000 euro annui incrementato di 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.200 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 12.600 euro.
  • Per il nucleo familiare residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) veniva integrato a:
    • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.872 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 19.656 euro.
  • Per il nucleo familiare formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni e non residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) veniva integrato a:
    • 7.560 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 7.560 euro annui incrementato di 3.024 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 15.876 euro.
  • Per il nucleo familiare formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni e residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) veniva integrato a a:
    • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 19.656 euro.
  • Ma, in sede di conversione in legge il comma 4 diviene: il parametro della scala di equivalenza, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e’ incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Pertanto il limiti di cui sopra non sono più validi e diventano:

    Per il nucleo familiare non residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) viene (dopo la conversione in legge) integrato a:

    • 6 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 6.000 euro annui incrementato di 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età minore di anni 18, fino ad un massimo di 12.660 euro, oppure di 13.200 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

    Per il nucleo familiare residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) viene (dopo la conversione in legge) integrato a:

    • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente di età minore di anni 18, fino ad un massimo di 19.656 euro, oppure di 20.592 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

    Per il nucleo familiare formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni e non residente in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) viene (dopo la conversione in legge) integrato a:

    • 7.560 mila euro annui se il nucleo familiare non risiede in abitazione locata.
    • 9.360 mila euro annui se il nucleo familiare risiede in abitazione locata.

    Sostanzialmente, la sola componente di integrazione al reddito familiare su base annua, è, adesso, definita fino alla soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come riscritta nella nuova formulazione. L’importo di seimila euro annui, pertanto resta, in pratica, il massimo della componente di integrazione al reddito per qualsiasi nucleo familiare che non abbia minorenni fra i suoi componenti.


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