Carla Benvenuto

Il quesito non è chiaro (colpa nostra, beninteso): comunque rientrano nella successione testamentaria soprattutto i figli legittimi, quelli naturali e gli adottati nel corso della minore età. ai quali viene riservata una quota dell’eredità (eredità riservata). Ad altri soggetti il testatore può riservare una parte dell’eredità nei limiti della cosiddetta quota disponibile.

Questo in generale. Nel particolare, lei avrebbe, forse, potuto fornire un contributo alla chiarezza, evidenziando la corretta relazione di parentela con il defunto e con la vedova superstite: perchè, se insiste ad indicarli rispettivamente come babbo e mamma, ci porta in confusione, noi non riusciamo ad inquadrare il contenzioso e dovremmo dover ammettere di non comprendere come tre fratelli possano avviare azione di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di una loro sorella.

Noi dobbiamo immaginare, per far quadrare i conti, che lei sia figlia della vedova e sorellastra dei tre fratelli.

In caso di disposizioni testamentarie il patrigno non può lasciare meno di 1/4 dell’eredità al coniuge superstite, non meno di 1/2 ai figli legittimi o naturali (indipendentemente dal loro numero), e non più di 1/4 ad un altro soggetto (ad esempio la figlia del coniuge superstite).

Se le ipotesi (da noi immaginate) sono corrette, l’azione di riduzione annunciata dai figli (legittimi o naturali) del defunto, presunti eredi universali, sarebbe finalizzata acché il giudice escluda dall’eredità la loro madre (che non rivendicherebbe la propria quota di legittima – se rinunciasse all’eredità dovrebbe includere anche la figlia in rappresentanza) e qualsiasi possibile legato (parte di eredità lasciata a soggetti non appartenenti all’asse ereditario).

Se le ipotesi (da noi immaginate) sono corrette, lei non avrebbe alcun motivo di impugnare il testamento se non per dimostrare l’intenzione del testatore di attribuirle un legato. In caso di successione legittima (senza testamento) lei, infatti, sarebbe comunque fuori dai giochi.

Per tutelare i suoi interessi, crediamo le convenga affidarsi ad un avvocato che possa comprendere meglio di noi come, nella fattispecie, si articoli la successione. Il professionista, chiedendo al giudice di interpretare la volontà del testatore, e dimostrando (se vi riesce) che il testatore non aveva alcuna intenzione di nominare eredi universali i suoi tre figli, potrebbe far decretare, a favore delle sua cliente, un lascito (legato) pari all’equivalente di non più di 1/4 dell’eredità del defunto.


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