Giorgio Martini

Il soggetto indicato dal contraente come beneficiario nella polizza vita, se è un chiamato all’eredità dell’assicurato, può anche rinunciare all’eredità, ma ha diritto, comunque all’indennizzo previsto.

In altre parole, una volta che si verifica l’evento morte dell’assicurato, il diritto acquistato dal beneficiario a riscuotere l’indennizzo previsto dal contratto non è a titolo successorio, anche se il beneficiario dovesse essere erede dell’assicurato, ma per effetto del contratto di assicurazione: ciò significa che la somma dovuta a titolo di indennizzo non entra nel patrimonio ereditario, ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario.

Insomma, il beneficiario può tranquillamente rifiutare l’eredità dell’assicurato, per non accollarsi i suoi debiti ed incassare l’indennizzo previsto dal contratto in caso di morte dell’assicurato.

Infatti, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’articolo 1920, comma 3, del codice civile (per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione), un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto contraente e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima (Corte di cassazione sentenza 26606/2016).


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