Annapaola Ferri

Per il calcolo della quota disponibile al de cuius (e specularmente di quella riservata ai legittimari) – in relazione all’attivo netto ereditario – dei debiti futuri non si tiene conto, ma solo di quelli accertati al momento del decesso: se esiste la possibilità che arriveranno cartelle esattoriali e che possa essere vinto qualche ricorso, i debiti, al netto dei ricorsi vinti, andranno saldati dai coeredi (i chiamati che hanno accettato) in proporzione alle proprie quote ereditarie.

L’articolo 752 del codice civile dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote ereditarie: ciascuno dei coeredi sarà responsabile (singolarmente e non solidalmente) per una quota del debito residuo lasciato dal defunto pari alla quota di eredità che gli è spettata.


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