Lilla De Angelis

La sistemazione della situazione patrimoniale fra lei e la sua ex moglie è cosa che riguarda esclusivamente i due comproprietari. Ma ammettiamo pure che lei riuscisse a trovare un accordo con la sua ex e quest’ultima le cedesse, a fronte di congrua contropartita in denaro, la proprietà esclusiva della casa.

Da un punto di vista legale, l’unico elemento rilevante è che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.

Nel caso specifico, non avendo l’avvocato della sua ex avvocato trascritto nei registri immobiliari il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, ciò vuol dire che, nelle ipotesi fatte, se lei, proprietario esclusivo, trovasse un acquirente per l’appartamento, la sua ex avrebbe diritto ad occuparlo comunque, insieme alla prole, per almeno nove anni.

Temo che, in termini pratici, lei possa dire addio alla casa: la sua ex potrà occuparla fino a quando, seppur maggiorenne, suo figlio non si renderà economicamente autonomo. Da quel momento, in assenza di una accordo fra le parti, si aprirebbe un complicato contenzioso giudiziale per stabilire chi e come, fra i due litiganti comproprietari, potrà fruire dell’appartamento: quello che lei, ex coniuge non affidatario della prole potrà sicuramente ottenere, ma stiamo parlando di uno spazio temporale da qui ad almeno una quindicina di anni, è la metà di un ipotetico canone di locazione che il giudice stabilirà equo per un appartamento con caratteristiche simili a quello di cui è attualmente comproprietario, nella stessa città e nella stessa zona.

A meno che la sua ex, nel frattempo, non commetta l’errore di avviare una convivenza more uxorio o creare una famiglia di fatto presso l’unità abitativa che fu adibita a casa coniugale dei due ex coniugi.


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