Piero Ciottoli

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. E’ quanto prescrive l’articolo 2872 del codice civile.

Esiste una riduzione, ex lege (articolo 2876 del codice civile) in base alla quale i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.

Ed esiste poi una volontaria riduzione (rectius restrizione) dell’ipoteca da parte del creditore ipotecario quando l’ipoteca si estende su beni distinti, che si concretizza in una rinuncia parziale alla garanzia ipotecaria.

In pratica, bisognerà chiedere al creditore giudiziale quanto costa il suo assenso alla restrizione dell’ipoteca, che attualmente grava sul terreno edificabile che le interessa e sull’abitazione del debitore, al solo immobile occupato dal debitore.


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