Annapaola Ferri

Bisogna innanzitutto chiarire la differenza fra voltura e subentro di utenze domestiche: la voltura è il contestuale passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas; il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente (che, come nella fattispecie, è deceduto).

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del cliente subentrato: tuttavia bisognerà sostenere i costi di riattivazione dei punti di accesso alla fornitura e ci saranno dei tempi di attesa per l’attivazione della fornitura.

Nel caso di voltura, invece, a fronte di costi minori (l’impianto di allaccio resta quello del vecchio cliente) e di continuità della fornitura, il nuovo intestatario (volturante) deve accollarsi tutti i debiti dell’intestatario precedente (anche se ha rinunciato all’eredità).

Ora a parte che il quesito non è preciso dal momento che il defunto non poteva avere residenza in due luoghi distinti (si capisce che si tratta di dichiarazione non veritiera, finalizzata ad ottenere una fornitura domestica residente per l’energia elettrica anche nella seconda casa), bisogna anche ricordare che non vi è accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato adempia al debito del defunto con denaro proprio.

Infatti, a parere dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 1634/2014) in tema di successioni per causa di morte, il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all’eredità con danaro prelevato dall’asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Per eccepire l’accettazione tacita dell’eredità, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall’asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità.

La soluzione più lineare sarebbe stata quella del subentro con costi di riattivazione dei punti di accesso alle forniture e tempi di attesa, senza obbligo, però, di corrispondere gli importi dovuti dal cliente deceduto. Ma, visto che ormai la frittata è fatta, il prelievo per il pagamento delle morosità potrà essere effettuato dal conto corrente dei nuovi intestatari (adempimento con denaro proprio e dunque nessuna accettazione tacita dell’eredità).


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