Piero Ciottoli

Nel caso di accollo liberatorio del mutuo ipotecario, l’ex compagna (soggetto accollato) viene liberata dall’onere di rispondere dell’eventuale omesso pagamento delle rate e dalle conseguenze che dall’inadempimento possono derivare da parte del componente della coppia che resta come unico mutuatario (soggetto accollante e debitore principale). Il genitore del mutuatario accollante, che viene cooptato come garante del contratto di mutuo con accollo liberatorio, risponderà limitatamente al rimborso del capitale residuo del mutuo dopo la risoluzione contrattuale per eventuale inadempimento del debitore principale accollante oppure per il rimborso del debito residuo in seguito a espropriazione e vendita all’asta dell’immobile ipotecato.

Nessuna implicazione del soggetto chiamato a garantire il rimborso del mutuo ipotecario rispetto ad eventuali inadempimenti del mutuatario rispetto ad obblighi derivanti dalla sua posizione di socio in accomandita semplice.


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