Giuseppe Pennuto

Il mancato pagamento della multa entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica, determina il decadimento del beneficio di pagamento in misura ridotta e di conseguenza l’importo dovuto è aumentato (alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale) come previsto dal comma 3, articolo 203 del Codice della strada.

L’articolo 27 della legge 689/1981 stabilisce, inoltre, che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e’ maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e’ divenuta esigibile (dopo 60 giorni dalla notifica) e fino a quello in cui il Comune ritiene di dover procedere ad escussione coattiva con la notifica dell’ingiunzione di pagamento.

La visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) consente di individuare i dati anagrafici di tutti gli eventuali comproprietari del veicolo.

Poichè all’epoca dell’infrazione il veicolo non era cointestato con il suo convivente, quest’ultimo non può essere certamente classificato giuridicamente coobbligato al pagamento della sanzione amministrativa e, conseguentemente, non dovrebbe essere esposto alle conseguenze del mancato pagamento della stessa.

Ed, in effetti, la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con la sentenza 181/2007, enunciò il principio di diritto, a nostro parere condivisibile, secondo il quale è oggettivamente inapplicabile il fermo amministrativo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA). Infatti, nonostante l’iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all’Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore.

Il comproprietario non debitore, infatti, una volta che il provvedimento di fermo venisse iscritto al PRA non potrebbe acquisire la piena proprietà del bene liquidando il comproprietario debitore dal momento che il fermo amministrativo permarrebbe comunque a tutela dell’azione esecutiva promossa dalla PA creditrice. Né, peraltro, il comproprietario non debitore potrebbe cedere la propria quota di possesso del veicolo, restando intrappolato in un circolo vizioso, sproporzionatamente afflittivo e punitivo a causa di inadempienze altrui.

Purtroppo, un tale orientamento è rimasto isolato, un caso unico a quanto ci risulta, ma nulla vieta che la soluzione alternativa, per il comproprietario non debitore, possa essere quella di impugnare il preavviso di fermo amministrativo dinanzi giudice di pace competente per territorio.

Venendo, invece, alle soluzioni del problema più terrene e meno sofisticate, nei 30 giorni che mancano all’iscrizione di fermo il comproprietario debitore può alienare la propria quota al comproprietario non debitore, rendendo così inefficace l’iscrizione di fermo amministrativo, oppure può essere richiesta la rateazione della somma ingiunta (al Comune di Milano) e con il pagamento (contestuale) della prima rata ottenere la sospensione del provvedimento.


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