Marzia Ciunfrini

La disciplina della compensazione nel fallimento è prevista dall’articolo 56 del Regio Decreto 267/1942, forse più noto come legge fallimentare, secondo il quale i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

In sostanza, la norma tutela il debitore, titolare a sua volta di un credito non ancora recuperato alla data di dichiarazione del fallimento, il quale, in assenza di tale disposizione, sarebbe tenuto ad adempiere la propria obbligazione, pagando interamente il proprio debito al fallimento, rischiando di ricevere, invece, a fronte del credito vantato, solo un importo percentuale (per il concorso di altri creditori e in attuazione del principio di par condicio creditorum).

Tuttavia, presupposto indispensabile di operatività della compensazione in sede fallimentare è la reciprocità dei debiti e dei contrapposti crediti: in pratica, i contrapposti crediti e debiti devono sussistere in capo ai medesimi soggetti. In ossequio a tale regola, si afferma, in giurisprudenza, l’esclusione dell’applicazione della compensazione nel caso in cui il creditore sia titolare di un credito concorsuale, ma sia debitore nei confronti della massa dei creditori.

La giurisprudenza, infatti, distingue fra debiti verso il fallito e debiti verso la massa dei creditori: i debiti verso il fallito sarebbero reciproci rispetto ai debiti assunti a suo tempo dalla coop o ai pagamenti ingiunti alla coop e compensabili con essi; i debiti verso la massa dei creditori sarebbero reciproci e compensabili solo con i crediti pagabili in prededuzione (cioè con crediti verso la massa), visto che diversamente si rischierebbe di violare la par condicio creditorum.

Nel caso esposto, pur se la domanda riconvenzionale da parte della coop è stata accolta dopo la dichiarazione di fallimento e il debito acquisito da chi pone il quesito, in quanto sancito dalla sentenza, non potrebbe che essere formatosi nei confronti della massa dei creditori (essendo nel frattempo la coop fallita), non può essere trascurata la circostanza che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo veniva instaurata dalla coop prima della dichiarazione di fallimento e proprio in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da chi pone il quesito, il cui accoglimento generava proprio il credito insinuato al passivo.

Pertanto, pur se formalmente non riconducibili allo stesso soggetto (il credito viene vantato nei riguardi della coop, il debito si costituisce nei confronti della massa dei creditori) il debito e il credito di cui si discute hanno la stessa genesi, sono indissolubilmente legati, l’uno è conseguenza dell’altro e, a nostro parere, integralmente compensabili.


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