In tempi di crisi economica come questa può essere un aiuto per le famiglie anche la rateizzazione di una bolletta del gas della luce o dell’acqua: ciò, però, è possibile solo in alcuni casi come previsto dalla normativa.
In genere il contratto di fornitura stipulato con il fornitore regola le modalità ed i termini per la concessione della rateizzazione, inoltre l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emanato diverse delibere per tutelare i consumatori.
I provvedimenti hanno stabilito, in sintesi, quando i clienti possono chiedere la rateizzazione.
Si legge sul portale dell’Arera, nella sezione Atlante per il consumatore che i clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità possono chiedere di pagare la bolletta a rate:
- se la periodicità delle bollette non è mensile, la bolletta contenente un ricalcolo per consumi effettivi è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta che conteneva un ricalcolo. È escluso il caso in cui la differenza fra l’importo fatturato nella bolletta con il ricalcolo e gli importi fatturati nelle bollette stimate precedenti dovuta solo alla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente. Se, per esempio, dopo la precedente bolletta con un ricalcolo ha ricevuto due bollette stimate di 28 € e 30 €, il cliente può chiedere la rateizzazione nel caso che la successiva bolletta con ricalcolo superi i 60 €.
Se però l’aumento della bolletta è dovuto all’entrata in funzione del riscaldamento, e quindi a all’aumento dei consumi che si verifica di solito nei mesi invernali, il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione; - se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un importo ricalcolato per consumi effettivi, a causa di una o più mancate letture. Nei contratti conclusi nel mercato libero, la possibilità di rateizzare e i casi in cui si può fare è prevista in contratto.
Se ricorre una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve essere indicata nella bolletta rateizzabile la possibilità di ottenere la rateizzazione e le modalità per richiederla”.
Nel mercato libero la rateizzazione può essere regolata anche dalle condizioni del contratto.
È importante quindi leggere e valutare anche le clausole previste in questo tipo di situazioni. Inoltre, le modalità per la rateizzazione sono indicate sulla bolletta stessa.
Fino a giugno 2015 era possibile richiedere la rateizzazione fino alla scadenza della bolletta.
La normativa è stata poi modificata con la delibera 258/2015/R e la tempistica è stata allungata per andare incontro alle esigenze dei consumatori.
Il termine fissato è di 30 giorni a partire dall’emissione della bolletta.
Nelle ultime pagine della bolletta, sia della luce che del gas, sono contenute tutte le informazioni per la rateizzazione dei pagamenti e viene sempre indicato se siano rateizzabili.
I fornitori mettono a disposizione diversi metodi di pagamento per la rateizzazione.
La somma rateizzata viene suddivisa in un numero di rate con ammontare costante.
A volte è possibile stabilire con il fornitore condizioni diverse, ad esempio con una dilazione più lunga dei pagamenti.
Di solito il cliente ha a disposizione diversi schemi proposti e può concordare il piano di rientro del pagamento che desidera più vicino alle sue esigenze.
Sulla somma delle bollette da rateizzare il cliente è tenuto a pagare degli interessi(il tasso di riferimento è quello fissato dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza della bolletta).
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