Ornella De Bellis

La trattenuta mensile finalizzata a servire il rimborso della cessione del quinto, rimborso anche non coperto nel corso dell’attività lavorativa e non soddisfatto con il prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto, è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali: l’importo mensile essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi (502 euro).

Quindi l’importo prelevato di 110 euro è legittimo e conforme alla normativa vigente. Per quel che attiene il prestito delega, invece, il creditore che lo ha erogato non può chiedere la trattenuta all’INPS come accade con la cessione del quinto (anche dopo l’estinzione di quanto dovuto): probabilmente verrà contattata per una soluzione stragiudiziale,direttamente dalla finanziaria originaria o da una società cessionaria e, qualora non raggiungesse un accoro, può avere un certo margine di tranquillità dal momento che la sua pensione, tenuto conto del minimo vitale impignorabile, non può praticamente essere intaccata da un’azione esecutiva promossa dal creditore.

E’ infine evidente che il rinnovo della cessione del quinto non può essere concesso se non dopo l’estinzione del precedente prestito: e questa norma di legge vale per tutti, anche per i pensionati che, fortunatamente, godono di ottima salute.


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