Tullio Solinas

Naturalmente, rispetto il suo punto di vista: va tuttavia dato atto che il legislatore non poteva comprimere il diritto di riscuotere il credito vantato da un soggetto (seppur giuridico, per quanto banca o finanziaria) a vantaggio del debitore persona fisica, lasciandolo, comunque, in possesso dei beni di sua proprietà nonostante la circostanza che, con la loro liquidazione, il debitore avrebbe potuto soddisfare integralmente l’obbligazione liberamente assunta.

Capirà che sarebbe stato abbastanza iniquo (dal punto di vista del creditore, ovviamente) imporre (con un piano del consumatore, ad esempio) una soluzione a saldo stralcio per il rimborso del debito residuo, consentendo, peraltro, un piano di rientro commisurato (per importo rateale e dunque per durata del periodo di ammortamento) alle esigenze ed alla capacità retributiva del debitore, lasciandogli il possesso di immobili o rendite finanziarie.

E, inoltre, non va sottaciuto il grande vantaggio per il debitore che optasse per la liquidazione volontaria dei propri beni al fine di pagare i debiti che ha accumulato, posto che la legge 3/2012 prevede l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. E considerato che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive. La procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

E’ vero, solo il debitore che è stato sottoposto ad espropriazione e vendita all’asta di un proprio immobile, e che magari, dopo la vendita coattiva si è trovato nella situazione di dover ancora saldare un ingente debito residuo, nonostante la deprivazione del bene, può rendersi conto della portata della legge 3/2012 ed apprezzare la normativa.

Adesso, una volta portata a termine la vendita della propria casa, il debitore può addirittura chiedere ed ottenere la liberazione da un eventuale debito residuo (esdebitazione).

Per rispondere, in particolare, al suo quesito finale – senza voler ergerci a giudici o entrare nelle situazioni complesse ed articolate di un nucleo familiare sovraindebitato, ma considerato che una domanda lei la pone e sembra chiedere una risposta – va osservato che si può anche abitare in affitto e svolgere attività di lavoro autonomo in un locale concesso in leasing. La legge non aveva, e non ha, lo scopo, per dirla alla partenopea, di affermare l’attuazione normativa di un presunto principio di diritto del tipo Chi ha avuto, ha avuto! Chi ha dato, ha dato! Dimentichiamoci il passato!, ma solo quello di consentire al debitore di ricominciare da zero, senza l’assillo e la pressione continua dei creditori che potrebbero anche continuare a perseguirlo, per recuperare i crediti insoddisfatti, nel corso di una nuova, eventuale, attività intrapresa.


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