Annapaola Ferri

Gli interessi moratori (per ritardato adempimento) e le spese giudiziali sostenute dal creditore per l’avvio della fase esecutiva – rispetto all’importo specificato nel precetto a sua volta basato su titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) – vengono indicati nell’atto di pignoramento notificato al debitore ed al terzo pignorato.

Gli interessi legali per la dilazione del rimborso attraverso il pignoramento dello stipendio – vengono assegnati dal giudice determinano la durata temporale della trattenuta mensile percentuale operata dal datore di lavoro per la soddisfazione del credito azionato.

In pratica, per rispondere alla domanda, al termine di un pignoramento del quinto dello stipendio, non sono dovuti ulteriori interessi.

A mano che non si siano verificati ritardi nel prelievo e/o nella consegna degli importi al creditore da parte del datore di lavoro oppure sospensioni nell’erogazione dello stipendio per fatti addebitabili al debitore lavoratore dipendente (aspettativa senza stipendio) o per cause di forza maggiore.


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