Rosaria Proietti

In occasione di vendita di box auto gravato da mutuo ipotecario, unitamente ad appartamento (quest’ultimo non venduto), si procedeva alla stipula di una scrittura privata autenticata con l’acquirente, consapevole del gravame indicato e disponibile al mantenimento dello stesso con spese rateali a mio carico. Questa situazione si verificava, a seguito di richiesta restrizione alla Banca, la quale dal calcolo non meglio specificato, faceva emergere un valore esorbitante rispetto alla stessa vendita, quindi non eseguibile da parte dello scrivente. Per tali motivi, la Banca può recriminare in seguito tale situazione, alla luce che questo passaggio mi è stato suggerito proprio da loro?

La banca ha richiesto la scrittura privata fra acquirente e venditore per regolarizzare la pratica, in particolare per perfezionare l’accollo interno rispetto al pagamento delle rate del mutuo, non certo come requisito necessario per concedere la riduzione ipotecaria a costo zero.

Se lei avesse richiesto la riduzione ipotecaria prima dell’alienazione del box, l’avrebbe certamente ottenuta senza sborsare un centesimo, per diritto, avendo già rimborsato il 20% del capitale originario del mutuo, come peraltro stabilito dal Testo Unico Bancario (TUB).

Avendo, invece, prima alienato il box, cioè parte dell’immobile senza preventiva autorizzazione (in pratica una quota del ricavato dalla vendita avrebbe dovuto essere rigirato alla banca come estinzione del mutuo a suo tempo virtualmente erogato per finanziare l’acquisto del box) adesso dovrà sottostare alle richieste del creditore, almeno che non voglia adire il giudice.

In realtà potrebbe rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per verificare in prima battuta se ha ragione a pretendere la riduzione a costo zero: condizione necessaria per presentare ricorso all’ABF è, tuttavia, l’avere inoltrato un reclamo scritto, via raccomandata AR, alla banca, lamentando, sostanzialmente, quanto ha riportato nel quesito e chiedendo la riduzione a costi più contenuti.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Per presentare il ricorso online può seguire le istruzioni riportate qui.


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