Loredana Pavolini

L’indennità di malattia a carico inps, anticipata dal datore di lavoro, è soggetta a pignoramento? oppure rientra nelle somme non pignorabili indicate nell’articolo 545 cpc?

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

L’indennità di malattia, pertanto, seppur a carico INPS, in quanto anticipata dal datore di lavoro è un’indennità relativa al rapporto di lavoro, tanto è vero che se il debitore fosse in malattia, ma senza contratto di lavoro, non avrebbe diritto a percepirla.

Possiamo allora concludere che l’indennità di malattia è pignorabile, per crediti esattoriali (crediti cioè vantati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti del lavoratore dipendente ed azionati da Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER, ex Equitalia), nella misura di un quinto.

Attenzione: L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per malattia, ma parla di sussidi e non indennità relative al rapporto di lavoro.


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