Ornella De Bellis

Una donazione può anche essere stata effettuata in vita dal de cuius ad un terzo diverso da figli, discendenti dei figli e coniuge (gli unici soggetti tenuti alla collazione ex articolo 737 del codice civile).

Nel qual caso verranno imputati, come tutti beni confluiti nella massa ereditaria attraverso la collazione, e ai fini del calcolo della quota di legittima, secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione (per quel che attiene i beni immobili e mobili donati) o secondo il valore nominale (per quanto riguarda il denaro) (Corte di cassazione sentenza 24755/2015).


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