Lilla De Angelis

L’azienda per la quale lavoravo è stata acquisita da un’altra azienda. Nel mio precedente rapporto di lavoro mi era stato pignorato un quinto dello stipendio per un mutuo non pagato. Ora ho un nuovo pignoramento per un finanziamento non pagato (di cui non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di IFIS banca) è possibile che la nuova azienda fosse a conoscenza del pignoramento ma non della natura giuridica del primo pignoramento e quindi abbia dato dichiarazione positiva al procedimento del secondo pignoramento? Se così fosse, è possibile ora che l’atto diventato esecutivo, l’opposizione da parte del terzo in quanto il provvedimento si è formato in modo viziato o per fatti sopravvenuti? Io in quanto debitore posso ricevere copia della dichiarazione data dal terzo?

Nell’intervento della collega che mi ha preceduto si paventava proprio questo: un possibile vizio nella procedura di assegnazione del secondo prelievo di un quinto dello stipendio per debiti di natura ordinaria. Ovvero, la omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore o al terzo pignorato (il datore di lavoro), l’omessa citazione di comparizione in udienza del dipendente esecutato (oltre che del datore di lavoro) nonché l’omessa consegna al giudice della dichiarazione resa dal datore di lavoro sul precedente pignoramento insistente sulla busta paga. Vizi che le consentirebbero di eccepire la nullità del procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, anche dopo l’avvenuta assegnazione della somma a IFIS Banca.

A mano che non vi sia stata negligenza da parte del datore di lavoro nella dichiarazione da rendere al giudice ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, in base al quale con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. E, soprattutto deve specificare i sequestri) precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Nel qual caso il datore di lavoro potrà essere chiamato a risarcire il danno al dipendente che si è visto applicare un prelievo del 40% in busta paga, ex articolo 2043 del codice civile.

Aggiungiamo, per concludere, che un avvocato incaricato di eccepire la nullità dell’azione esecutiva deve indagare sull’effettiva esistenza del vizio (ammesso che riesca ad individuarlo), mentre l’onorario che poi può richiedere al cliente, per questa attività, non è particolarmente gratificante, specie se non si trovano elementi utili al ricorso. Voglio dire che è necessario rivolgersi, per l’assistenza legale, ad un professionista “volenteroso” al quale va comunque corrisposto un anticipo per motivarlo in una attività di accertamento che potrebbe anche non avere un esito positivo. In caso contrario la risposta al conferimento dell’incarico potrebbe essere quella che ha già avuto, ovvero, “non si può fare nulla!”.


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