Marzia Ciunfrini

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa è già iniziata, l’opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile è quella che riguarda la pignorabilità dei beni e si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Nell’esecuzione per pignoramento dello stipendio, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta l’assegnazione al creditore, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Mi chiedo come il datore di lavoro non abbia segnalato al giudice, attraverso l’obbligatoria dichiarazione del terzo, che sullo stipendio del debitore insisteva già un pignoramento per debiti di natura ordinaria: ma questo il suo avvocato saprà spiegarglielo meglio di noi.

Potrebbe ricorrere solo se riuscisse a dimostrare di non aver ricevuto la notifica del pignoramento oppure la citazione in udienza per l’assegnazione del prelievo al creditore.

Qualora fosse accaduto che il terzo pignorato (il datore di lavoro) abbia reso una dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole, tale da favorire il creditore istante, arrecando pregiudizio al debitore esecutato, a carico del terzo sussiste una responsabilità ex articolo 2043 del codice civile, in relazione alla lesione del debitore per il doppio prelievo in busta paga provocato con quel comportamento doloso o colposo, avendo violato il dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia, quale ausiliario del Giudice.


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