Giuseppe Pennuto

A Firenze, da anni va in scena una battaglia tra automobilisti e Comune: il casus belli è senz’altro l’illegittimo piazzamento di autovelox sui viali del capoluogo toscano, che non sono mai state classificati come vie di scorrimento, e quindi inadatti per il posizionamento dei dispositivi.

Così, centinaia di automobilisti multati avevano proposto ricorso contro il Comune per le multe elevate dagli autovelox e la stragrande maggioranza delle pronunce aveva dichiarato illegittime le multe, come ad esempio nel caso di viale Etruria.

Ma a 48 ore dalla fine del mandato del Comune, ecco il colpo di scena: tutti i viali, compreso viale Etruria, dove è installato un autovelox che ha scatenato negli anni infinite polemiche e ricorsi, diventano strade di scorrimento.

Lo prevede l’aggiornamento del piano del traffico deciso dalla giunta guidata dal sindaco.

La modifica rende di fatto legittimi tutti gli autovelox installati sui viali, perché la normativa prevede appunto che gli impianti siano ‘legittimi’ solo su strade ‘di scorrimento’, classificazione che i viali di Firenze fino ad oggi non avevano (sulle strade non ‘di scorrimento’, affinché le sanzioni siano legittime, deve essere presente in loco la polizia municipale).

Comunque, la modifica del Piano della mobilità apportata dal Consiglio comunale di Firenze, dove per la prima volta i Viali vengono definiti “strade di scorrimento”, non rileva in alcun modo sulla legittimità o meno degli autovelox automatici.

Si tratta di una classificazione amministrativa e funzionale da parte dell’ente proprietario delle strade, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche strutturali delle strade richieste dalla legge.

In breve, il Comune ha la facoltà di classificare anche Piazza della Signoria come strada di scorrimento, ma ciò non consente comunque al Comune di piazzarci autovelox, perché strutturalmente sono assenti le caratteristiche tassative di legge.

Infatti, la Cassazione ha già ampiamente chiarito che la classificazione amministrativa fatta dai Comuni non rileva ai fini della legittimità degli autovelox, come non rileva l’autorizzazione Prefettizia che abbia ignorato quanto previsto dalla legge.

Spiega la Cassazione che la legge non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del codice della strada.

Non è sufficiente quindi una votazione in Consiglio comunale o le entusiastiche recensioni dei quotidiani locali per fare apparire magicamente queste caratteristiche strutturali o per abrogare il Codice della strada.

Forse: perché in Italia, si sa, tutto è possibile.


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