Roberto Petrella

L’altro genitore che ha riconosciuto il bambino e con quest’ultimo non convivente fa parte del nucleo familiare del bambino, a meno che non sia coniugato, non abbia altri figli con persona diversa dalla madre del bambino, non sia stato stabilito, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento del bambino )naturalmente a carico del genitore non convivente).

Pertanto, sia per l’accesso al reddito di cittadinanza che per le prestazioni riservate al minore, il nucleo familiare da prendere a riferimento nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è costituito, nella fattispecie dalla Madre, i genitori della madre, il bambino ed il padre del bambino.


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