Gennaro Andele

Nel caso in cui una società erogatrice di energia comunichi ad un consumatore l’esigenza di cambiare il contatore, fissando un appuntamento, l’utente deve essere presente al momento della sostituzione: qualora, però, nel giorno e nell’ora indicata non arriva nessun impiegato della compagnia, il contribuente ha diritto ad un indennizzo.

Infatti, facendo riferimento all’atto 574/2013/R/ga, l’ARERA chiarisce che Se per realizzare l’allacciamento, per attivare la fornitura o per effettuare altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, il distributore dovrà concordare con lui un appuntamento. Inoltre, il venditore non può addebitare costi al cliente se questi non è presente all’appuntamento concordato.

E ancora per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. In caso la responsabilità del ritardo o del mancato rispetto dell’appuntamento sia del distributore, il cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) deve ricevere un indennizzo automatico di 35 euro.

Pertanto, l’indennizzo spetta se l’appuntamento non viene rispettato per responsabilità del distributore.

Pertanto, l’utente che ha diritto all’indennizzo è tenuto a insistere, eventualmente anche facendo appello alle associazioni di tutela dei consumatori, finché non gli viene dato ciò che gli spetta di diritto.


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