Tullio Solinas

Con il decreto legislativo 297/2002 il libretto di lavoro è stato sostituito da una SCHEDA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE” che viene rilasciata dai servizi decentrati per l’impiego e contiene i dati relativi alle esperienze formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva disponibilità ed alla certificazione delle sue competenze professionali.

E’ stato anche costituito il cosiddetto S.I.L (SISTEMA INFORMATIVO LAVORO): in esso vengono inseriti i dati anagrafici dei soggetti inoccupati, disoccupati o di coloro che pur avendo una occupazione sono in cerca di altra opportunità lavorativa. Sono inseriti, inoltre, i dati relativi alla residenza, al nucleo familiare, ai titoli di studio e le informazioni relative allo stato di occupazione ed eventuale appartenenza alle categorie protette.

Possono essere considerati privi di impiego ed iscrivibili al Centro per l’Impiego quali disoccupati, anche i soggetti in possesso di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità (DID). (Ministero del Lavoro note 2866/2016 e 3374/2016).

Quindi per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, decorsi 12 mesi di inattività della partita IVA, sarà necessario che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il centro per l’impiego competente di una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Il modello di dichiarazione si trova qui.

Espletata questa procedura potrà ottenere la sua scheda anagrafica.


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