Loredana Pavolini

Un secondo creditore può intervenire nella procedura di espropriazione dell’immobile già pignorato, ex articolo 498 del codice di procedura civile: ad esempio può intervenire sicuramente la banca che ha erogato il mutuo e ha iscritto ipoteca, dal momento che detiene una prelazione, risultante dai Pubblici Registri Immobiliari, rispetto al ricavato della vendita all’asta.

Oppure, un altro creditore può agire in modo autonomo, attraverso, ad esempio, il pignoramento dello stipendio (o della pensione) oppure del conto corrente del proprio debitore.

Insomma il fatto che il debitore sia stato già sottoposto ad azione esecutiva di espropriazione immobiliare non lo rende immune da altri diversi tentativi giudiziali di riscossione coattiva per mancati rimborsi di prestiti o garanzie prestate e non adempiute. In pratica, non funziona come quando più creditori tentano di prelevare il 20% dalla busta paga dello stesso debitore.


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