Paolo Rastelli

La definizione agevolata a saldo stralcio, ex legge 145/2018, si applica ai carichi esattoriali derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, cioè in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Quindi, niente definizione agevolata a saldo stralcio per debiti esattoriali derivanti da avvisi di accertamento avendo omessa la dichiarazione IRPEF o IVA quando avrebbe dovuto essere presentata e, conseguentemente, per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al reddito accertato d’ufficio, ma mai dichiarato.


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