Simone di Saintjust

Il creditore può ipotecare la quota di 1/3 assegnata all’erede debitore in sede di divisione ereditaria dell’immobile: la presenza dell’ipoteca non impedisce, comunque, l’alienazione dell’immobile.

Per esempio, in sede di rogito notarile, il venditore riceve il prezzo di acquisto e ne bonifica una parte (fino a copertura del proprio debito) al creditore ipotecario per l’estinzione dell’ipoteca.


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